IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel giudizio di opposizione a processo verbale di accertamento  e
contestazione di violazione amministrativa nella causa iscritta al n.
9079/11 R.G.C. promossa  da:  Pubbliuno  Srl,  P.I.  03015870235,  in
persona del  legale  rappresentante  pro  tempore  con  l'Avvocatessa
Alessandra Ramponi C.F. SCRLRZ50S54H839Z proc. e dom. in Verona,  Via
Villa Cozza, 12, giusta mandato a margine del ricorso, opponente; 
    Contro Comune di Bussolengo (VR),  con  vice  Istruttore  Barbara
Parisotto, opposto. 
    Oggetto: opposizione al  verbale  di  violazione  n.  4308/B/2011
accertato in data 7 settembre 2011 emesso della  P.M.  di  Bussolengo
per violazione dell'art. 23 comma 6 e 12 C.d.S. 
    Al termine  dell'udienza  il  G.d.P.,  con  ordinanza  a  latere,
comunicava alle  parti  presenti  la  sospensione  del  procedimento,
introducendo,   di   conseguenza,   il   giudizio   di   legittimita'
costituzionale e rimettendo gli atti alla Corte  costituzionale,  per
gli adempimenti del caso, dopo averne  rilevato  la  rilevanza  della
questione e la non manifesta infondatezza. 
 
                       Motivi della decisione 
 
La questione e' rilevante. 
    Parte ricorrente evidenziava  l'esistenza  della  differenza  del
valore pecuniario di  due  tipi  di  sanzioni  relative  alla  stessa
trasgressione: pubblicita' sulle strade, nel  rispetto  delle  regole
previste per l'istallazione di cartelli e altri  mezzi  pubblicitari,
avvenuta 1) in assenza  totale  di  autorizzazione,  quindi  cartelli
abusivi, e 2) cartelli autorizzati, ma carenti in tutto o  in  parte,
in    quanto    contrastanti,    con    le    indicazioni    inserite
nell'autorizzazione. 
    Per entrambe le infrazioni e' previsto l'obbligo di rimozione dei
cartelli, considerato non come una sanzione accessoria,  bensi'  come
mezzo di autotutela accordato all'ente  pubblico  proprietario  della
strada  per  assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  contenute
nell'art. 23 C.d.S. 
    Sembra  quindi  impensabile  l'esistenza  di  una  sanzione  piu'
onerosa a carico di chi essendo in possesso  di  una  autorizzazione,
pur   non   rispettando    in    parte    le    indicazioni    insite
nell'autorizzazione, ad es. la  distanza  dei  cartelli  pubblicitari
dalla strada o le  dimensioni  degli  stessi  debordanti  il  massimo
consentito. 
    Viene richiamata la violazione  dell'art.  3  della  Costituzione
inerente alla  quantificazione  delle  sanzioni  che  debbono  essere
uguali per tutti i soggetti relativamente  al  calcolo  della  «pena»
ponderato alla gravita' del fatto contestato. 
    Risulta evidente che viene maggiormente penalizzato  un  soggetto
che si e' attivato  per  ottenere  l'autorizzazione,  che  puo'  aver
errato nel posizionamento di un cartello, in netto contrasto con  chi
disinteressandosi di  ottenere  l'obbligatoria  autorizzazione,  puo'
installare cartelli maggiormente trasgressivi  (dal  punto  di  vista
delle istanze, dei tipi di strade e delle  dimensione  degli  stessi)
dei rispetto delle indicazioni previste dalla  legge  e  subendo  una
sanzione del valore monetario  di  circa  un  quarto  della  sanzione
comminata all'autorizzato, non  rispettoso  di  qualche  indicazione,
inserita nell'autorizzazione.